REGOLAMENTO (UE) N. 61/2014 DELLA COMMISSIONE del 24 gennaio 2014 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ciromazina, fenpropidin, formetanato, oxamil e tebuconazolo in o su determinati prodotti

 

Nuovi LMR in vigore dal 14 agosto 2014:

 

CIROMAZINA

Patate, carote: da 1 a 0,05*

Pomodori, melanzane: da 1 a 0,6

Peperoni: da 1 a 1,5

Okra, gombo, altre solanacee: da 1 a 0,05*

Cucurbitacee (con buccia commestibile): da 1 a 2

Meloni, cocomeri: da 0,3 a 0,4

Zucche, altre cucurbitacee a buccia non commestibile: da 0,05* a 0,4

Dolcetta: da 15 a 15 (+)

Lattuga: da 3 a 3 (+)

Crescione: da 15 a 0,05*

Barbarea: da 15 a 0,05*

Rucola: da 15 a 3 (+)

Altre lattughe e altre insalate: da 15 a 0,05* (+++)

Bietole da foglia e da costa: da 20 a 0,05*

Foglie di vite: da 15 a 0,05*

Erbe fresche: da 15 a 15 (+)

Fagioli freschi (con baccello), piselli freschi (con baccello): da 5 a 5 (++)

Sedani: da 2 a 3 (+++)

Carciofi: da 2 a 0,05*

Funghi coltivati: da 5 a 10

Té, caffé, infusioni di erbe e cacao: da 0,05* a 0,1*

Luppolo: da 0,05* a 0,1*

Spezie (eslcuso barbaforte o cren): da 0,05* a 0,1*

Barbaforte o cren: da 0,05* a 0,05* (++++)

Note:

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e alla formazione della melamina. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 25 gennaio 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

(++) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo delle colture. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 25 gennaio 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

(+++) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e alla formazione della melamina. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 25 gennaio 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

(++++) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del

regolamento (CE) n. 396/2005.

 

FENPROPIDIN (somma di fenpropidin e dei relativi sali, espressa in fenpropidin)

Banane: da 0,5 a 0,2

Altra frutta: da 0,05* a 0,01*

Erbe aromatiche: da 0,05* a 0,02*

Altri ortaggi: da 0,05* a 0,01*

Legumi da granella: da 0,05* a 0,01*

Semi e frutti oleaginosi: da 0,05* a 0,01*

Orzo: da 0,5 a 0,6

Avena: da 0,5 a 0,3

Segale: da 0,5 a 0,1

Frumento: da 0,5 a 0,1

Altri cereali: da 0,5 a 0,01*

Barbaforte o cren: da 0,05* a 0,01* (+)

Barbabietola da zucchero: da 0,1 a 0,07

Altre piante da zucchero: da 0,05* a 0,01*

Note:

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

 

FORMETANATO (Somma di formetanato e relativi sali, espressa in formetanato (cloridrato))

Fragole: da 0,3 a 0,01*

Mirtilli: da 1 a 0,01*

Altra frutta (escluse uve): da 0,05* a 0,01*

Cetriolini: da 0,5 a 0,3

Zucchine: da 0,5 a 0,01*

Erbe aromatiche: da 0,05* a 0,02*

Fagioli freschi (con baccello): da 0,3 a 0,01*

Altri ortaggi (esclusi pomodori, melanzane, meloni, zucche, cocomeri): da 0,05* a 0,01*

Legumi da granella: da 0,05* a 0,01*

Semi e frutti oleaginosi: da 0,05* a 0,01*

Cereali: da 0,05* a 0,01*

Barbaforte o cren: da 0,05* a 0,01* (+)

Piante da zucchero: da 0,05* a 0,01*

Note:

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

 

OXAMIL

Mandarini: da 0,02 a 0,01* (+)

Arance: da 0,01* a 0,01* (+)

Banane: da 0,01* a 0,01* (++)

Pomodori: da 0,02 a 0,01* (++)

Peperoni: da 0,02 a 0,01*

Melanzane: da 0,02 a 0,02 (++)

Zucchine: da 0,03 a 0,01* (++)

Cetrioli, cetriolini: da 0,02 a 0,01* (++)

Altre cucurbitacee con buccia commestibile: da 0,01* a 0,01* (++)

Erbe aromatiche: da 0,01* a 0,02*

Semi e frutti oleaginosi (eslcuse olive da olio): da 0,02* a 0,01

Té, caffé, infusioni di erbe e cacao: da 0,02* a 0,05*

Luppolo: da 0,02* a 0,05*

Spezie (escluso barbaforte o cren): da 0,02* a 0,05*

Barbaforte o cren: da 0,02* a 0,01* (+++)

Note:

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento, al metabolismo delle colture e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 25 gennaio 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

(++) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative al metabolismo delle colture. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 25 gennaio 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

(+++) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

 

TEBUCONAZOLO

Frutta a guscio: da 0,05* a 0,05

Mele, pere: da 1 a 0,3

Albicocche, pesche: da 1 a 0,6

Ciliege: da 5 a 1 (+)

Uve da tavola: da 2 a 0,5

Uve da vino: da 2 a 1 (+)

Frutti di piante arbustive: da 1 a 0,5 ((+) per More selvatiche e Altra frutti di piante arbustive)

Altra piccola frutta e bacche: da 2 a 1,5

Olive da tavola: da 0,05* a 0,05

Kiwi: da 0,5 a 0,02*

Banane: da 0,05* a 0,05

Altra frutta: da 0,05* a 0,02*

Patate: da 0,2 a 0,02*

Carote, pastinaca, prezzemolo a grossa radice: da 0,5 a 0,4

Salsefrica: da 0,4 a 0,4 (+)

Scalogni: da 0,05* a 0,05

Cipollette: da 0,5 a 0,6

Pomodori: da 1 a 0,9

Peperoni: da 0,5 a 0,6

Melanzane: da 0,5 a 0,4 (+)

Cetrioli: da 0,5 a 0,2

Meloni: da 0,2 a 0,2 (+)

Zucche, cocomeri: da 0,2 a 0,15

Cavoli broccoli: da 1 a 0,15

Cavolfiori: da 1 a 0,05

Cavoletti di Bruxelles: da 0,5 a 0,7

Cavoli cappucci: da 1 a 0,7

Cavoli cinesi: da 1 a 0,02*

Cicoria witloof: da 0,05* a 0,15

Fagioli freschi (con baccelo), fagioli freschi (senza baccello), piselli freschi (con baccello): da 2 a 2 (+)

Sedani: da 0,3 a 0,5 (+)

Porri: da 1 a 0,6

Altri ortaggi (escluse erbe fresche): da 0,05* a 0,02*

Semi di lino: da 0,05* a 0,6

Semi di papavero: da 0,05* a 0,05

Semi di senape: da 0,2 a 0,3

Semi di camelina: da 0,05* a 0,3

Olive da olio: da 0,05* a 0,05

Grano saraceno, mais, miglio, sorgo: da 0,2 a 0,02*

Riso: da 2 a 1 (+)

Segale: da 0,2 a 0,1

Frumento: da 0,2 a 0,1

Infusioni di erbe (essiccate): da 50 a 0,05*

Luppolo: da 40 a 40 (++)

Spezie (corteccia, radici e rizomi, esluso barbaforte o cren, germogli, frutta e bacche esclusi carvi, stigma del fiore, arillo): da 1 a 0,05*

Anice verde, grano nero, semi di coriandolo, semi di finocchio: da a 2 a 1,5 (++)

Altre spezie (semi): da 1 a 1,5 (+)

Carvi: da 1 a 1,5 (++)

Barbaforte o cren: da 1 a 0,4 (+++)

Piante da zucchero: da 0,05* a 0,02*

Note:

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 25 gennaio 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

(++) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi analitici. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 25 gennaio 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.

(+++) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

 

Note:
 Valori espressi in mg/kg
 (*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica