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REGOLAMENTO (UE) N. 79/2014 DELLA COMMISSIONE del 29 gennaio 2014 che
modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di
residui di bifenazato, clorprofam, esfenvalerato, fludioxonil e tiobencarb in o
su determinati prodotti
Nuovi LMR in vigore dal 19 agosto 2014:
BIFENAZATO (bifenazato plus bifenazato-diazene) (F)
Frutta a guscio: da 0,01* a 0,2
Pomacee: da 0,5 a 0,7 (+)
Cucurbitacee (con buccia commestibile): da 0,3 a 0,5
Cucurbitacee (con buccia non commestibile): da 0,4 a 0,5
Basilico: da 0,01* a 40
Altre erbe fresche: da 0,01* a 0,02*
Lenticchie fresche: da 7 a 0,4
Semi di cotone: da 0,02* a 0,3
Frutti oleaginosi: da 0,01* a 0,02*
Tè, caffè, infusioni di erbe e cacao: da 0,02* a 0,05*
Spezie (escluso barbaforte o cren): da 0,01* a 0,05*
Barbaforte o cren: da 0,01* a 0,01* (++)
Note:
(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di
alcune informazioni relative all'idrolisi. Al momento del
riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella
prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 30
gennaio 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale
termine, della mancanza delle stesse.
(++) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia
rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello
fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli
ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040),
tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla
trasformazione (essiccatura) a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 396/2005.
CLORPROFAM
Frutta: da 0,05* a 0,01*
Patate (1): da 10 a 10
Sedani rapa (2), cipolle (2), scalogni (2), lattuga (3), scarola (4), rucola
(5), spinaci (5), cicoria witloof (5), cardi (6), sedani (7),
finocchi (7): da 0,05* a 0,05*
Erbe aromatiche: da 0,05* a 0,02*
Altri ortaggi: da 0,05* a 0,01*
Legumi da granella: da 0,05* a 0,01*
Semi e frutti oleaginosi (escluse olive da olio): da 0,1* a 0,01*
Olive da olio: da 0,05* a 0,01*
Cereali: da 0,02* a 0,01*
Tè, caffè, infusioni di erbe e cacao: da 0,1* a 0,05* ((8) per fiori di
camomilla, fiori di ibisco, petali di rosa, fiori di gelsomino (fiori di
sambuco (Sambucus nigra), fiori di tiglio)
Luppolo: da 0,1* a 0,05*
Spezie (escluso barbaforte o cren): da 0,1* a 0,05* ((9) per frutta e bacche)
Barbaforte o cren: da 0,1* a 0,01* (+)
Barbabietole da zucchero: da 0,05 a 0,01*
Radici di cicoria: da 0,02* a 0,05* (10)
Altre piante da zucchero: da 0,02* a 0,01*
Note:
(R) = La definizione di residui è diversa per le seguenti combinazioni di
antiparassitari e numeri di codice: Clorprofam — codici 1016000 e
1030000: clorprofam e 3-cloro-4-idrossianilina coniugati, espresso come
clorprofam; clorprofam — codice 1000000 eccetto i codici 1016000, 1030000 e
1040000: Clorprofam e 4'-idrossiclorprofam-O-acido sulfonico (4-HSA), espresso
come clorprofam
(1) L’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di
alcune informazioni relative agli effetti della trasformazione e
alle proprietà tossicologiche della 3-cloroanilina. Al momento del riesame degli
LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se
tali informazioni saranno presentate entro il 30 gennaio 2016, o, qualora tali
informazioni non siano presentate entro tale
termine, della mancanza delle stesse.
(2) L’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di
alcune informazioni relative alle proprietà tossicologiche della 3-cloroanilina,
al metabolismo e alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame
degli LMR la Commissione terrà conto delle
informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate
entro il 30 gennaio 2016, o, qualora tali informazioni non siano
presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
(3) L’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di
alcune informazioni relative ad alcune prove sui residui, alle
proprietà tossicologiche della 3- cloroanilina, al metabolismo e alla stabilità
all'immagazzinamento. Al momento del riesame degli LMR la
Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali
informazioni saranno presentate entro il 30 gennaio 2016, o,
qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della
mancanza delle stesse.
(4) L’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di
alcune informazioni relative ad alcune prove sui residui, alle
proprietà tossicologiche della 3- cloroanilina, al metabolismo e alla stabilità
all'immagazzinamento. Al momento del riesame degli LMR la
Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali
informazioni saranno presentate entro il 30 gennaio 2016, o,
qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della
mancanza delle stesse.
(5) L’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di
alcune informazioni relative alle proprietà tossicologiche della 3-cloroanilina,
al metabolismo e alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame
degli LMR la Commissione terrà conto delle
informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate
entro il 30 gennaio 2016, o, qualora tali informazioni non siano
presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
(6) L’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di
alcune informazioni relative ad alcune prove sui residui, alle
proprietà tossicologiche della 3- cloroanilina, al metabolismo e alla stabilità
all'immagazzinamento. Al momento del riesame degli LMR la
Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali
informazioni saranno presentate entro il 30 gennaio 2016, o,
qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della
mancanza delle stesse.
(7) L’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di
alcune informazioni relative alle proprietà tossicologiche della 3-cloroanilina,
al metabolismo e alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame
degli LMR la Commissione terrà conto delle
informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate
entro il 30 gennaio 2016, o, qualora tali informazioni non siano
presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
(8) L’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di
alcune informazioni relative ad alcune prove sui residui, al
metodo di analisi, al metabolismo, alla stabilità all'immagazzinamento e alle
proprietà tossicologiche della 3-cloroanilina. Al momento del
riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella
prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 30
gennaio 2016, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale
termine, della mancanza delle stesse.
(9) L’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di
alcune informazioni relative ad alcune prove sui residui, al
metodo di analisi e alle proprietà tossicologiche della 3-cloroanilina. Al
momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle
informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate
entro il 30 gennaio 2016, o, qualora tali informazioni non siano
presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
(10) L’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza
di alcune informazioni relative alle proprietà tossicologiche
della 3-cloroanilina, al metabolismo e alla stabilità all'immagazzinamento. Al
momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle
informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate
entro il 30 gennaio 2016, o, qualora tali informazioni non siano
presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia
rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello
fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli
ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040),
tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla
trasformazione (essiccatura) a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 396/2005.
FENVALERATE (ogni rapporto di costituenti isomeri (RR, SS, RS & SR)
incluso l'esfenvalerato) (F) (R)
Frutta a guscio: da 0,02* a 0,05* ((+) per mandorle)
Mele, pere: da 0,05 a 0,1 (+)
Altre pomacee: da 0,05 a 0,02*
Albicocche, pesche: da 0,1 a 0,2
Ciliege, prugne: da 0,02* a 0,02* (+)
Uve da tavola e da vino: da 0,1 a 0,3
Fragole: da 0,02* a 0,02* (+)
Lamponi: da 0,02* a 0,02* (+)
Carote, barbaforte o cren, prezzemolo a grossa radice, ravanelli, aglio,
cipolle, peperoni, cucurbitacee con buccia commestibile, meloni,
granturco dolce, cavoli a infiorescenza, lattuga, spinaci, porri, mais, sorgo:
da 0,02* a 0,02* (+)
Pomodori: da 0,05 a 0,1
Melanzane: da 0,02* a 0,06
Cavoletti di Bruxelles: da 0,05 a 0,05 (+)
Cavoli cappucci: da 0,1 a 0,08
Erbe aromatiche: da 0,02* a 0,05* ((+) per prezzemolo)
Fagioli freschi con baccello: da 0,02* a 0,1
Olive da olio: da 0,02* a 0,05*
Orzo, avena: da 0,2 a 0,3 (+)
Segale, frumento: da 0,05 a 0,2 (+)
Tè, caffè, infusioni di erbe e cacao: da 0,05* a 0,1*
Luppolo: da 0,05* a 0,1*
Spezie (escluso barbaforte o cren): da 0,05* a 0,1* ((+) per semi)
Barbaforte o cren: da 0,05* a 0,02* (++)
Barbebietole da zucchero: da 1 a 0,02*
Note:
(+) L' Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza
di alcune informazioni relative alle prove sui residui. Al momento del riesame
degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima
frase se tali informazioni saranno presentate entro il 30 gennaio 2016, o,
qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della
mancanza delle stesse.
(++) L' Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza
di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame
degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima
frase se tali informazioni saranno presentate entro il 30 gennaio 2016 o,
qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della
mancanza delle stesse.
FLUDIOXONIL
Pistacchi: da 0,05* a 0,2
Pesche: da 7 a 10
Prugne: da 0,5 a 5
Fragole: da 3 a 4 (+)
More selvatiche: da 0,05* a 5
Mirtilli, ribes a grappoli, uva spina: da 3 a 2
Mirtilli rossi: da 1 a 2
Bacche di sambuco: da 2 a 0,8
Rose canine, gelso, azzeruolo, altra piccola frutta e bacche: da 1 a 0,01*
Kiwi: da 20 a 15
Manghi: da 0,05* a 1
Patate: da 1 a 0,06
Agli, scalogni: da 0,05* a 0,02
Cipolle: da 0,1 a 0,5
Cipollette: da 0,3 a 5
Pomodori: da 1 a 0,9
Peperoni: da 2 a 1
Melanzane: da 1 a 0,4
Okra, gombo, altre solanacee: da 0,5 a 0,01*
Cetrioli, zucchine: da 1 a 0,4
Cetriolini, altre cucurbitacee con buccia commestibile: da 0,5 a 0,4
Cavoli broccoli: da 0,05* a 0,7
Cavoli cappucci: da 0,05* a 2
Cavoli cinesi: da 0,05* a 10
Crescione acquatico: da 0,05* a 10
Cicoria Witloof: da 0,05* a 0,02
Fagioli freschi (senza baccello): da 0,2 a 0,05
Piselli freschi (con baccello): da 0,2 a 1
Piselli freschi (senza baccello), lenticchie fresche: da 0,05* a 0,05
Finocchi: da 0,1 a 0,05
Legumi da granella: da 0,05* a 0,4
Semi e frutti oleaginosi: da 0,05* a 0,01*
Mais: da 0,1 a 0,01*
Frumento: da 0,2 a 0,01*
Altri cereali: da 0,05* a 0,01*
Barbaforte o cren: da 1 a 1 (++)
Piante da zucchero: 0,01*
Note:
(R) = La definizione di residui è diversa per le seguenti combinazioni di
antiparassitari e numeri di codice: Fludioxonil — codice 1000000
eccetto 1040000: somma di fludioxonil e dei suoi metaboliti ossidati al
metabolita 2,2-difluoro-benzo [1,3] diossol-4 acido carbossilico.
(+) L' Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza
di alcune informazioni relative alle prove sui residui. Al momento del riesame
degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima
frase se tali informazioni saranno presentate entro il 30 gennaio 2016, o,
qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della
mancanza delle stesse.
(++) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia
rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello
fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli
ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040),
tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla
trasformazione (essiccatura) a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 396/2005.
TIOBENCARB (4-clorobenzil metil sulfone, espresso come tiobencarb)
Frutta a guscio: da 0,1* a 0,02*
Altra frutta: da 0,1* a 0,01*
Erbe fresche: da 0,1* a 0,02*
Altri ortaggi: da 0,1* a 0,01*
Legumi da granella: da 0,1* a 0,01*
Semi e frutti oleaginosi: da 0,1* a 0,02*
Cereali: da 0,1* a 0,01*
Tè, caffè, infusioni di erbe e cacao: da 0,1* a 0,05*
Luppolo: da 0,1* a 0,05*
Spezie (escluso barbaforte o cren): da 0,1* a 0,05*
Barbaforte o cren: da 0,1* a 0,01* (+)
Piante da zucchero: da 0,1* a 0,01*
Note:
(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia
rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello
fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli
ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040),
tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla
trasformazione (essiccatura) a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del
regolamento (CE) n. 396/2005.
Note:
Valori espressi in mg/kg
(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica